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Procreazione assistita, la legge 40 torna davanti alla Consulta

Ultimo Aggiornamento: 27/01/2014 18:20
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27/01/2014 18:20

Procreazione assistita, la legge 40
torna davanti alla Consulta

Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità sul divieto per le coppie fertili di accedere alla procreazione assistita e alla diagnosi preimpianto


Torna davanti alla Consulta la legge 40 sulla procreazione assistita. Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità sul divieto per le coppie fertili di accedere alla procreazione assistita e alla diagnosi preimpianto, anche se portatrici di malattie trasmissibili geneticamente.

CORTE EUROPEA - È la prima volta che questa specifica questione arriva alla Consulta. In passato se ne era occupata la Corte europea di Strasburgo, che nel 2012 aveva condannato l’Italia per violazione di due norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. E aveva sottolineato l’«incoerenza» del nostro sistema che da un lato vieta alla coppia fertile ma portatrice di una malattia geneticamente trasmissibile di ricorrere alla diagnosi preimpianto, e dall’altro, con la legge 194 sull’aborto, le permette l’aborto terapeutico nel caso il feto sia affetto dalla stessa patologia.

IL CASO - Alla prima sezione civile del Tribunale di Roma, che ha sollevato la questione (in particolare giudice il Filomena Albano), si è rivolta una donna, portatrice sana di distrofia muscolare Becker (malattia genetica ereditata dal padre) e il marito, che si erano visti negare dal Centro per la tutela della Salute della donna e del bambino «Sant’Anna» sia l’accesso alla procreazione assistita sia la diagnosi preimpianto, sulla base del presupposto che il divieto non è stato cancellato dalla legge 40.

I PRECEDENTI - «In passato avevamo avuto già due decisioni su tali divieto - evidenziano Filomena Gallo e Angelo Calandrini, legali della coppia e rispettivamente segretario e consigliere generale dell’associazione Luca Coscioni -: quella del Tribunale di Salerno del 9 gennaio 2010 in cui si ordinava l’esecuzione dell’indagine diagnostica preimpianto e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche. Per la prima volta era riconosciuto alla coppia non sterile in senso tecnico la possibilità di accedere alla Pma; quella della Corte europea dei diritti dell’uomo del 28 agosto 2012, nel caso Costa Pavan che ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8».

PORTATA GENERALE - «Se l’8 aprile la Consulta dovrà pronunciarsi sui dubbi di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa e sul divieto della donazione degli embrioni alla ricerca, ora dovrà calendarizzare anche un’udienza per questo ulteriore dubbio di legittimità costituzionale che, rispetto alle decisioni del tribunale di Salerno e della Cedu, avrebbe portata generale, ovvero estendibile a tutte le coppie - continuano i due avvocati -. Con questa decisione è come chiudere un cerchio: l’intera legge 40 è costituzionalmente dubbia. Proprio il prossimo 19 febbraio la legge 40 compirà 10 anni e che in questi anni ha visto per ben 28 volte l’intervento dei tribunali».

GRAVIDANZA INTERROTTA - Ed ecco come è nata la denuncia: la coppia ha deciso di interrompere una gravidanza spontanea che alla 12° settimana evidenziava la trasmissione della malattia genetica al feto. Appreso che la diagnosi di distrofia muscolare Becker può essere eseguita prima del trasferimento in utero dell’embrione, la coppia si è rivolta a una struttura pubblica autorizzata a eseguire la fecondazione assistita, ma ha ricevuto un rifiuto in quanto coppia fertile. I coniugi si sono dunque rivolti all’associazione Coscioni per difendere il proprio diritto a eseguire indagini diagnostiche al fine di non tramettere la patologia di cui sono portatori ai figli. Il Tribunale di Roma ha emesso ordinanza che conferma la liceità della diagnosi preimpianto, ma entra nello specifico sull’accesso alle tecniche di Pma vietate alle coppie fertili.

ARTICOLI VIOLATI - Nelle motivazioni il giudice scrive che la legge 40 con il divieto di accesso per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche «viola l’art. 3 Corte Cost., principio di uguaglianza tra chi è infertile con malattie genetiche e può sottoporsi a Pma con indagine preimpianto e chi è fertile e portatore di malattie genetiche che a causa della legge 40 non può effettuare tali indagini e evitare un aborto; viola l’art. 2 della Costituzione, il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative; viola l’art. 32 della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute della donna; infine, viola l’art. 117 comma 1 Cost. e art. 8 e 14 della Carta europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo delle scelte e del principio di uguaglianza».

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